Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

Art. 32 - Approvazione dei progetti

1. I programmi, suddivisi in blocchi di interventi, sono approvati dal Consiglio atlantico con il preventivo parere del Comitato militare per l'aspetto operativo e del Senior resource board per gli aspetti politici, tecnici e finanziari.

Art. 33 - Adempimenti di competenza nazionale

1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni per garantire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, comprese quelle da sottoporre ad eventuali espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli organi del Genio.

Art. 34 - Fondi per la progettazione

1. Ove per la progettazione degli interventi, inseriti in programma, si ricorra a professionisti esterni all'Amministrazione, i fondi necessari per l'esigenza sono richiesti da Geniodife al Comitato infrastrutture che sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO.

Art. 35 - Fondi per accordi bonari

1. I fondi necessari per gli accordi bonari sono chiesti da Geniodife con le stesse procedure di cui all'articolo 34. Sezione terza Lavori sul territorio nazionale finanziati da utenti alleati

Art. 36 - Disposizioni preliminari

1. La programmazione degli interventi è attuata nell'ambito di apposite commissioni miste, formate da soggetti nazionali e del paese alleato, previste dai memorandum d'intesa con il paese alleato, in coordinamento con gli Stati maggiori interessati e con Geniodife.

Art. 37 - Proposte di programma

1. Le proposte di programma sono avanzate dal paese alleato con schede di progetto contenenti gli elementi essenziali dell'intervento, nell'ambito della commissione mista prevista nei memorandum d'intesa bilaterali.

Art. 38 - Approvazione del programma

1. Le proposte sono valutate dalla componente italiana della commissione mista di cui all'articolo 37, in coordinamento con gli Stati maggiori competenti. Sezione quarta Progetti realizzati fuori dal territorio nazionale

Art. 39 - Disposizioni preliminari

1. I progetti sono previsti nelle norme che autorizzano l'intervento delle Forze armate fuori dal territorio nazionale.

Art. 40 - Lavori a sostegno di rapido dispiegamento

1. In funzione dell'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 39, possono essere disposti direttamente dal comandante delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando.

Art. 41 - Lavori a sostegno della continuazione delle missioni

1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti, il comandante delle forze propone la loro realizzazione.

2. Geniodife coordina le azioni realizzative, nonchè richiede il finanziamento della NATO o plurinazionale in caso di destinazione del finanziamento sui fondi comuni della NATO.

Art. 42 - Lavori per opere a sostegno di missioni umanitarie

1. I comandanti delle forze dispiegate formulano le proposte di realizzazione degli interventi ritenuti necessari per il soddisfacimento a medio o lungo termine delle esigenze.

2. L'approvazione delle proposte compete allo Stato maggiore della difesa, acquisito il parere di Geniodife per gli aspetti tecnici e amministrativi.

3. Per la soluzione delle esigenze da fronteggiare, con urgenza ed immediatezza, si procede ai sensi degli articoli 40 e 41.

Art. 43 - Opere speciali per la difesa ambientale

1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da missioni militari, si applicano le norme del regolamento.

2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.

Art. 44 - Disposizioni preliminari

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione è informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Il progetto è redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento per la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si rendano necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.

4. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

5. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che sia limitata l'interferenza con il traffico locale e non vi sia pericolo per le persone e l'ambiente

b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione del tipo e della quantità di materiali da prelevare, le esigenze di eventuale ripristino ambientale finale

d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

6. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

7. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli addetti ai lavori e gli utenti dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

8. Tutti gli elaborati sono sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi, nonchè dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

9. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'analisi del valore. In tale caso le relazioni illustrano i risultati delle analisi.

10. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta è effettuata mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

11. Il responsabile del procedimento in fase di progettazione cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione al quale sono allegati gli atti necessari alla redazione del progetto. Il documento preliminare integra, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità e alla tipologia dell'intervento da realizzare, i contenuti dello studio di fattibilità.

12. In particolare il documento preliminare indica

a) le regole e le norme tecniche da rispettare con specifico riferimento agli standard e alle direttive generali emanate

b) i requisiti tecnici che l'intervento deve rispettare, in riferimento anche alle misure da attuare per il contenimento dei consumi energetici

c) le fasi di progettazione da sviluppare e le loro sequenze logiche, nonchè i relativi tempi di svolgimento

d) i livelli di progettazione, gli elaborati grafici e descrittivi da redigere

e) il sistema di realizzazione da impiegare.

Art. 45 - Norme tecniche

1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia nel momento della loro redazione.

2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

3. E' vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purchè accompagnata dalla espressione «o equivalente», allor- chè non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

Art. 46 - Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo

a) lavori a misura, a corpo, in economia

b) somme a disposizione dell'Amministrazione per:

1) imprevisti;

2) rilievi, accertamenti e indagini;

3) allacciamenti ai pubblici servizi;

4) acquisizione aree o immobili;

5) accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della legge;

6) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonchè al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

7) spese per attività di consulenza o di supporto;

8) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

9) spese per la pubblicità;

10) spese per gli accertamenti di laboratorio, e per le verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per il collaudo tecnico amministrativo, per il collaudo statico e per altri eventuali collaudi specialistici;

11) eventuali lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

12) I.V.A. ed eventuali altre imposte.

2. L'importo dei lavori a misura e a corpo è suddiviso rispettivamente in importi per l'esecuzione delle lavorazioni e per l'attuazione dei piani di sicurezza. Sezione seconda Progetto preliminare

Art. 47 - Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento per la progettazione, dai seguenti elaborati

a) relazione illustrativa

b) relazione tecnica

c) studio di prefattibilità ambientale

d) indagini tecniche preliminari

e) planimetria e schemi grafici

f) estimativo sommario della spesa

g) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici

 

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